FAQ e NEWS

Il Consiglio di Stato (circolare n.1602 del 19.01.2024) ha accolto l’appello avverso le ordinanze del TAR Lazio in merito alle nuove norme circa le modalità di installazione delle strutture portabiciclette e portasci, applicate a sbalzo posteriormente ovvero sul gancio di traino a sfera degli autoveicoli adibiti a trasporto fino a nove persone compreso il conducente.

Pertanto gli effetti delle circolari 25981 del 06.09.2023 e n.30187 del 12.10.2023 sono sospesi con decorrenza 19.01.2024 fino alla valutazione di merito da parte del TAR Lazio.

Relativamente alle limitazioni strutturali, il divieto di circolazione per i veicoli diesel euro 4, non si applica ai cittadini di Faenza ed a tutti i residenti nei Comuni Alluvionati (il cui territorio sia integralmente ricompreso nell’elenco di cui all’allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 - di cui si allega copia – allegato 3 dell'ordinanza -, fino al 31 marzo 2024).


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Relativamente alle limitazioni a seguito di misure emergenziali, il divieto di circolazione per i veicoli diesel euro 4 ed euro 5, di cui al precedente punto, non si applica ai cittadini di Faenza ed a tutti i residenti nei Comuni Alluvionati (il cui territorio sia integralmente ricompreso nell’elenco di cui all’allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 - di cui si allega copia – allegato 3 dell'ordinanza -, fino al 31 marzo 2024).


REVISIONE RIMORCHI fino a 3,5 tonn.
(Carrelli, roulottes, caravan)

Con il Decreto Dirigenziale n.211 del 18/05/2018 è stata disposta la Revisione periodica obbligatoria per i rimorchi di categoria O1 (massa complessiva fino a 0,75 tonn.) e O2 (massa complessiva fino a 3,5 tonn.).Tali revisioni sono di competenza esclusiva degli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile e NON dei Centri autorizzati.

Nell'ANNO 2024 dovranno essere revisionati i rimorchi:

  1. immatricolati fino al 31.12.2020 (SCADENZA: ENTRO IL MESE DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE);
  2. già revisionati nel 2022 (SCADENZA: ENTRO IL MESE DI EFFETTUAZIONE DELL'ULTIMA REVISIONE).

Si precisa che la prenotazione, se effettuata entro i termini, estende la possibilità di circolazione del rimorchio fino alla data assegnata dall'Ufficio Motorizzazione Civile.

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LA REVISIONE IN PILLOLE


VEICOLI DOTATI DI ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA (METANO, GPL)



IMPIANTI A METANO


DGM (Direzione Generale per la Motorizzazione): bombole di omologazione nazionale

tipicamente installate su autoveicoli trasformati in aftermarket

– revisione prevista ogni 5 anni, dalla data di costruzione o dall’ultima revisione


Le bombole con omologazione ECE/ONU R110 appartengono alle seguenti tipologie, con riferimento alla loro struttura ed ai materiali:


CNG-1 : bombole con corpo metallico (acciaio)

CNG-2: bombole con corpo metallico rinforzato 

CNG-3: bombole con corpo metallico rinforzato 

CNG-4 : bombole con corpo non metallico e rinforzato (composito) - DEVONO ESSERE RIQUALIFICATE OGNI 4 ANNI*

* - (DM n.144 del 13.05.2022 - circolare prot. n. 23296 del 18.07.2022 e circolare prot. n.24574 del  28.07.2022)

Tutte le bombole installate a bordo degli autoveicoli sono soggette a verifiche periodiche o revisione (revisione, collaudo o riqualificazione a seconda dei casi) da effettuare presso:


– officine di installazione/assistenza impianti a metano

– officine della rete dei costruttori dei veicoli

– officine riconosciute per l’esecuzione della riqualificazione delle bombole di metano di tipo CNG4


CNG-1: devono essere revisionate ogni 48 mesi dalla prima data di immatricolazione, per gli autoveicoli omologati di serie, e/o dalla data dell’ultima verifica effettuata, come da punzonatura eseguita da GFBM (Gestione Fondo Bombole Metano) collocata nella parte superiore della bombola vicino all’inserimento della valvola di intercettazione
– hanno una durata massima di vita di 20 anni dalla data di costruzione
– le bombole metano CNG-1 sono installate sia su autoveicoli omologati di serie (OEM) che trasformati in aftermarket
CNG-2: devono essere revisionate ogni 48 mesi dalla prima data di immatricolazione, per gli autoveicoli omologati di serie, e/o dalla data dell’ultima verifica effettuata, come da targhetta adesiva posta generalmente nella parte centrale serbatoio da GFBM (Gestione Fondo Bombole Metano)
– hanno una durata massima di vita di 20 anni dalla data di costruzione
– le bombole metano CNG-2 possono essere installate sia su autoveicoli omologati di serie (OEM) che trasformati in aftermarket, ma principalmente sono utilizzate su mezzi pubblici e pesanti.
CNG-3: devono essere revisionate ogni 48 mesi dalla prima data di immatricolazione, per gli autoveicoli omologati di serie, e/o dalla data dell’ultima verifica effettuata, come da targhetta adesiva posta generalmente nella parte centrale serbatoio da GFBM (Gestione Fondo Bombole Metano)
– hanno una durata massima di vita di 20 anni dalla data di costruzione
– le bombole metano CNG-3 possono essere installate sia su autoveicoli omologati di serie (OEM) che trasformati in aftermarket, ma principalmente sono utilizzate su mezzi pubblici e pesanti
CNG-4 :  devono essere riqualificate (revisionate) la prima volta dopo 48 mesi dalla data di immatricolazione dell’autoveicolo
– successivamente ogni 48 mesi (
DM n.144 del 13.05.2022 - circolare prot. n. 23296 del 18.07.2022 e circolare prot. n.24574 del  28.07.2022), secondo le prescrizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e delle case automobilistiche
– hanno una durata massima di vita di 20 anni dalla data di costruzione


Impianto alimentazione GPL: 

Negli impianti di alimentazione a GPL i serbatoi hanno una validità di 10 anni (al termine dei quali vanno sostituiti): 

 

  1. dalla data di immatricolazione se il veicolo è uscito dalla casa costruttrice già dotato di impianto di alimentazione a GPL, 
  2. dalla data di collaudo se gli impianti GPL sono stati installati successivamente all'immatricolazione (con le nuove norme introdotte dal DM dell'8 gennaio 2021, secondo cui non si dovrà più sottoporre a visita e prova il veicolo ma si dovrà aggiornare la carta di circolazione con un'operazione di tipo amministrativo, il decimo anno di utilizzo si ritiene da intendersi con la data d'installazione riportata nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.2 comma 5 dall'officina che ha effettuato l'intervento).

 

In entrambi i casi oltre alla sostituzione è necessario aggiornare la carta di circolazione (operazione di tipo amministrativo per cui non è più richiesta una visita e prova (collaudo) - DM dell'8 gennaio 2021


Carrello Appendice:

 

 

Pneumatici:

 

 

Pellicole oscuranti:

 

 

Fari Xenon aftermarket:

 

 

  1. un kit originale o kit aftermarket cerfiticato CE e E13 
  2. un sistema lavafari automatico attivato dall’abitacolo 
  3. un sistema di livellamento dei fari automatico oppure un sistema di livellamento dei fari elettrico comandato manualmente.

 


Chiama Ora

La revisione è obbligatoria ?

Sì, è prevista dall’art.80 del Codice della Strada per tutti i CICLOMOTORI, MOTOCICLI, MOTOVEICOLI, AUTOVETTURE, AUTOCARAVAN, AUTOCARRI ed è finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione e rappresenta, per essi, uno dei controlli tecnici più significativi. Secondo uno studio commissionato dal Parlamento Europeo ogni giorno in Europa perdono la vita più di 5 automobilisti per cause riconducibili alle difettosità dei veicoli.

Ecco un riassunto delle parti principali che è necessario controllare per sapere se la vettura è in regola: 

- efficienza dei sistemi frenanti

- stato meccanico e gioco dello sterzo

- stato e funzionamento dell'impianto elettrico

- stato e funzionamento di assi, ruote, sospensioni e pneumatici

- stato della carrozzeria (presenza di ruggine, danni al parabrezza)

- funzionalità avvisatore acustico e cinture di sicurezza

- impianto di scarico, con analisi dei gas emessi

- efficienza e regolazione fari

- numero del telaio, con verifica dell'identità del veicolo

Il Bollino Blu è obbligatorio ?

Il Bollino Blu che si apponeva sul parabrezza è stato abrogato dal 1° gennaio 2013.

La Revisione si può effettuare presso le Officine Autorizzate o presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione. L’accertamento presuppone specifica competenza professionale e conoscenza di numerose norme tecniche che vengono sistematicamente aggiornate con l’evoluzione tecnologica del settore.

Per questo è bene rivolgersi ad Officine che possano garantire una continua formazione ed un sistematico aggiornamento ai propri operatori.

Sin dal 1997, anno di apertura del nostro centro, ci siamo ispirati al modello tedesco (centri di revisione specializzati che non effettuano riparazioni) realizzando una struttura libera dal conflitto d’interessi, a vantaggio degli automobilisti, evitando che il superamento della revisione possa essere condizionato all’effettuazione di riparazioni non necessarie (problema che potrebbe sorgere quando lo stesso soggetto che effettua la revisione effettua anche le riparazioni).


Le tariffe rappresentano un elemento di importanza primaria per la qualità dei controlli. 

Pertanto la tariffa è stata fissata con un Decreto Ministeriale che comprende varie voci quali le competenze per l’officina, i diritti per il Dipartimento Trasporti Terresti del Ministero delle Infrastrutture. Con decorrenza 1° novembre 2021 il Decreto Interministeriale n.129 del 3 agosto 2021 ha fissato la nuova tariffa in € 78,75 IVA compresa. Per salvaguardare l’utenza da possibili operazioni speculative di accaparramento, con inevitabili ripercussioni sulla qualità dei controlli, la Legge VIETA sconti sulle tariffe rispetto a quella ministeriale, così come VIETA qualsiasi eventuale maggiorazione.

Come evidenziato sopra, la tariffa non può variare da un centro di revisione ad un altro perché la tariffa è IMPOSTA dalla Legge .

La prima revisione va effettuata entro 4 anni dalla prima immatricolazione, entro il mese di immatricolazione, e successivamente ogni 2 anni, sempre entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione. In caso di omessa revisione la SANZIONE è di € 169 oltre all’obbligo di revisione per poter circolare. In autostrada si è soggetti anche al fermo amministrativo del veicolo con conseguente ritiro della carta di circolazione.

Nel caso di sinistro stradale l’assicurazione potrebbe non coprire i danni se il veicolo fosse sprovvisto di revisione periodica

 

  • AUTOVETTURE : La prima volta revisione entro 4 anni dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione. Successivamente entro 2 anni dall'ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

 

 

  • AUTOCARRI fino a 3,5 tonnellate:
    La prima volta revisione entro 4 anni dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
    Successivamente entro 2 anni dall'ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

  • AUTOCARAVAN :
    La prima volta revisione entro 4 anni dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
    Successivamente entro 2 anni dall'ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione. 
    Revisione con periodicità 4-2-2 anche per i camper categoria M1 con massa complessiva superiore a 35 q.li .

 

  • RIMORCHI fino a 3,5 tonnellate :
    La prima volta revisione entro 4 anni dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
    Successivamente entro 2 anni dall'ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

  • MOTOVEICOLI (motocicli, motocarri, motocarrozzette e quadricicli) :
    La prima volta revisione entro 4 anni dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
    Successivamente entro 2 anni dall'ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

  • CICLOMOTORI :
    La prima volta revisione entro 4 anni dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
    Successivamente entro 2 anni dall'ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

  • AUTOCARRI oltre 3,5 tonnellate: 
    La prima volta revisione entro 1 anno dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
    Successivamente entro 1 anno dall'ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

  • RIMORCHI oltre 3,5 tonnellate:
    La prima volta revisione entro 1 anno dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
    Successivamente entro 1 anno dall'ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

  • AUTOBUS :
    La prima volta revisione entro 1 anno dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
    Successivamente entro 1 anno dall'ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

  • TAXI
    La prima volta revisione entro 1 anno dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
    Successivamente entro 1 anno dall'ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

  • AMBULANZE
    La prima volta revisione entro 1 anno dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
    Successivamente entro 1 anno dall'ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

 


Per tutte le Revisioni effettuate dopo il 1° giugno 2018, l'Ispettore del centro di controllo è tenuto ad inserire nell'archivio informatico del Centro elaborazione Dati della Motorizzazione Civile di Roma anche il chilometraggio rilevato in sede di Revisione.


Tale dato viene riportato anche sul tagliando autoadesivo della Revisione che viene apposto sulla Carta di Circolazione.


Si rende noto che il numero dei chilometri totali percorsi dal veicolo, riportati nella colonna 'km rilevati dall'operatore', è un dato che viene rilevato manualmente dalla strumentazione di bordo dall'operatore che esegue la revisione del veicolo.


Poichè dal 1° giugno 2018, in caso di esito positivo delle verifiche, tale dato viene riportato anche sull'attestato di revisione, è esclusiva responsabilità dell'utente verificare il dato inserito appena ricevuto il predetto attestato e, in caso di errore, chiederne l'immediata rettifica all'operatore che ha eseguito la revisione.


Ne consegue che una volta concluso il processo di revisione ed aggiornati gli archivi, la Motorizzazione, non potrà apportare alcuna modifica ai dati nè, tantomeno, accettare richieste in tal senso, anche se supportate da attestazioni sottoscritte dalla struttura presso la quale è stata effettuata la revisione.


In tal modo, la successione storica dei dati di revisione (che verrà resa disponibile solo agli utenti registrati e per le operazioni effettuate successivamente al 1° giugno 2018), compreso il chilometraggio complessivo, risulterà verificata dagli utenti stessi e, pertanto, maggiormente affidabile ai fini della conoscenza sullo stato del veicolo e della relativa percorrenza complessiva.


In caso di sostituzione del contachilometri l'intestatario del veicolo dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dall'officina che ha provveduto alla sua sostituzione.



Ho ricevuto un’avviso per la scadenza della Revisione,
come mi devo comportare ?

Sempre più frequentemente l’Utenza lamenta il ricevimento di avvisi riguardanti la scadenza della Revisione periodica del proprio veicolo quando in realtà la data non coincide con quella realmente riportata sulla Carta di Circolazione .

La problematica si presenta a coloro che ricevono richiami da parte di Officine che non hanno effettuato l’ultima revisione e, per cercare di accaparrarsi un po’ di lavoro inviano tali avvisi in funzione del mese di immatricolazione (tirando ad indovinare) e non della reale scadenza della revisione.

Pertanto il consiglio è quello di verificare sulla carta di circolazione (oppure tramite Il Portale dell'Automobilista) il mese e l’anno di effettuazione dell’ultima revisione calcolando i due anni per la successiva scadenza.  



Come sapere se il veicolo è in grado di superare la revisione ?

Grazie alle linee di revisione multi utenza di cui disponiamo, sottoponiamo i veicoli ad un controllo tecnico preventivo gratuito senza sprechi di tempo. Questo consente di poter effettuare un eventuale intervento riparativo solamente in caso di effettiva necessità, evitando anche inutili sprechi di denaro .

Tutte le operazioni relative ai controlli previsti saranno svolte da ns. personale qualificato, con metodologia e serietà professionale. Nel frattempo potrete rimanere comodamente seduti nella sala d’attesa, sorseggiare un caffè o una bibita ed osservare attraverso una vetrata i procedimenti di controllo cui è sottoposto il veicolo.


Cosa cambierà per la revisione?

La Commissione europea ha avanzato proposte per rendere il sistema dei controlli tecnici sui veicoli più rigoroso ed estenderne la portata. Ogni giorno, infatti, sulle strade europee più di 5 persone perdono la vita in incidenti dovuti a difetti tecnici, spiega la Commissione europea in un comunicato stampa. Ai difetti tecnici sono riconducibili il 6% degli incidenti automobilistici, che provocano 2000 morti e un numero ancor superiore di feriti l'anno, e l'8% degli incidenti di motocicli.

I principali elementi delle nuove proposte:

 

  • Controlli tecnici obbligatori a livello dell'UE per scooter e motociclette. I conducenti di scooter e motociclette, in particolare i giovani motociclisti, rappresentano il gruppo di utenti della strada maggiormente esposto al rischio di incidenti.
  • Aumento della frequenza dei controlli tecnici periodici per i veicoli vecchi. Per i veicoli tra il quinto e sesto anno di vita, il numero di incidenti gravi connessi a difetti tecnici aumenta esponenzialmente.
  • Aumento della frequenza dei controlli tecnici per automobili e furgoni con chilometraggio particolarmente elevato.
  • Miglioramento della qualità dei controlli tecnici sui veicoli grazie all'elaborazione di norme minime comuni riguardo a difetti tecnici, attrezzature e ispettori.
  • Controlli tecnici obbligatori per i componenti elettronici di sicurezza.
  • Lotta alle falsificazioni del chilometraggio grazie alla registrazione delle letture del contachilometri.

 

L’Amministrazione nazionale ha già implementato un sistema informatico denominato MCTC-NET2 affinché tutte le richieste di revisione (inoltrate preventivamente all'amministrazione in modo telematico ed in tempo reale) dovranno essere portate a termine in un’unica sessione di prove con la conseguente assegnazione di un esito da apporre sulla Carta di Circolazione mediante un’etichetta adesiva. Durante i controlli è prevista la rilevazione dell’effettiva presenza del veicolo mediante una telecamera che effettua uno scatto fotografico durante l’esecuzione delle prove. Il sistema informatico centrale acquisirà tutte le misurazioni rilevate dalle apparecchiature comparandole con i dati di omologazione del veicolo ottenendo la certezza circa l’effettiva applicazione delle modalità di effettuazione delle prove oltre ad una vigilanza informatica che consenta di rilevare flussi di dati non sempre pertinenti e/o coerenti permettendo ai funzionari dell’Amministrazione di effettuare verifiche mirate presso gli operatori.

L'esito potrà risultare:

 

  • REGOLARE : il veicolo ha superato i controlli previsti e può circolare fino alla successiva scadenza,
  • RIPETERE : il veicolo non ha superato tutti i controlli previsti e dovrà essere ripresentato a revisione entro 30 giorni durante i quali il veicolo potrà circolare - tranne che in autostrada e strade extraurbane principali - se le anomalie riscontrate sono state ripristinate,
  • SOSPESO : il veicolo potrà circolare solamente nell'ambito della stessa giornata e per recarsi in officina. Entro 30 giorni dovrà essere presentato nuovamente a revisione.

 


Il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile in tutte le politiche della Regione Emilia-Romagna; valutate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente si è ritenuto necessario stipulare degli accordi di programma secondo le legislazioni nazionali e comunitarie vigenti per limitare la circolazione all'interno del centri urbani in base al livello di inquinamento dei veicoli a motore.

Ciò ha portato le amministrazioni comunali a deliberare tali limitazioni durante alcuni periodi dell’anno in cui si sono rilevate le maggiori criticità ed al blocco totale della circolazione in alcune giornate degli stessi periodi.

Il monitoraggio ha poi evidenziato come negli ultimi 9 anni si siano ridotte di circa il 25% le polveri fini.

CONSULTA L'ORDINANZA DEL COMUNE DI FAENZA

Per qualsiasi informazione contatta i nostri uffici al numero 0546.623099

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